Art. 2.
(Contribuzione).

      1. Gli iscritti all'ENPAF di cui all'articolo 1, comma 1, versano a decorrere dal 1o gennaio 2007 un contributo soggettivo annuo determinato in misura pari al 14 per cento del reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), derivante dall'attività di cui all'articolo 1, comma 1, e un contributo integrativo pari al 2 per cento dello stesso reddito.

 

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      2. Coloro i quali esercitano l'opzione ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, sono tenuti a versare annualmente un contributo soggettivo e un contributo integrativo, determinati in una percentuale, pari rispettivamente al 3 per cento e all'1 per cento del reddito, derivante da lavoro dipendente o autonomo, imponibile ai fini dell'IRPEF. In ogni caso, gli iscritti sono tenuti al versamento di un contributo annuo minimo di 600 euro. L'importo del contributo minimo è adeguato automaticamente, a decorrere dal 1o gennaio di ogni anno, in proporzione alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolata dall'Istituto nazionale di statistica.
      3. Le percentuali e l'importo del contributo minimo possono essere variati dall'ENPAF con apposite deliberazioni da sottoporre all'approvazione dell'autorità vigilante, in relazione alla situazione economico-finanziaria accertata con bilancio tecnico redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento dell'ente stesso.
      4. I contributi, soggettivo ed integrativo, sono deducibili ai fini dell'IRPEF e sono comunque considerati come onere personale per il contribuente ai fini dell'applicazione di qualsiasi imposta diretta.
      5. Per la riscossione dei contributi l'ENPAF ha facoltà di avvalersi dei ruoli esattoriali.